Ordinanza
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Art. 29 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita
1 Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l’ente avente il diritto non è l’attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come titolare di un nuovo conto. 2 Prima di soddisfare un diritto esigibile l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un’autocertificazione della terza persona avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l’istituto finanziario:
3 Se l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il diritto esigibile derivante dal contratto a causa dell’assenza dell’autocertificazione, si ha costituzione in mora della terza persona avente diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario fino all’ottenimento dell’autocertificazione. 4 L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non è applicabile. |