Ordinanza
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Art. 31
1 Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. 2 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale. 3 La comunicazione inviata dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all’AFC, secondo la quale presso l’istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell’iscrizione.19 4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applica per analogia.20 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251). 20 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251). |