Ordinanza
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Art. 32
1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile:
2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall’estero basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione. 3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall’estero all’autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell’imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente. 4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile. |