Ordinanza
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Art. 8 Conti di avvocati o notai
1 Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi di avvocati o notai autorizzati in Svizzera e organizzati in forma di società, ove i clienti sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali depositati su tali conti. 2 I valori patrimoniali che possono essere detenuti su questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere trattati sono disciplinati nell’Accordo del 14 febbraio 20136di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. |