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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 17Imballaggio
1 Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere immessi sul mercato unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti devono essere sigillati in modo che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa quindi essere riutilizzato.
2 Possono essere immessi sul mercato sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali seguenti:
a.
le materie prime senza fini nutrizionali particolari;
b.
gli alimenti composti per animali ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;
c.
le consegne tra produttori di alimenti composti o alimenti dietetici per animali;
d.
gli alimenti composti per animali, compresi gli alimenti dietetici per animali, nonché le materie prime destinate a fini nutrizionali particolari, direttamente dallo stabilimento di produzione all’utilizzatore finale;
e.
gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali forniti dal produttore alle ditte preposte all’imballaggio;
f.
gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali destinati all’utilizzatore finale, il cui peso non superi i 50 chilogrammi, sempre che provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato;