Ordinanza
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Art. 22 Additivi autorizzati per alimenti per animali
1 Gli additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere d ed e sono autorizzati su richiesta. 2 Ai fini dell’autorizzazione, l’UFAG tiene conto delle decisioni dell’UE. Può limitare la durata dell’autorizzazione. A tal fine tiene conto della durata dell’autorizzazione nell’UE. 3 L’autorizzazione è personale enon trasferibile. 4 Gli additivi per alimenti per animali importati o immessi sul mercato con un’autorizzazione non necessitano di un’altra autorizzazione ai successivi livelli del commercio. 5 L’UFAG può vincolare a oneri l’autorizzazione e stabilire i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. 6 Può negare, revocare o vincolare a oneri e condizioni l’autorizzazione per un additivo per alimenti per animali se sono adempiute le condizioni secondo l’articolo 148aLAgr. 7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali20.21 20 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali può essere consultato gratuitamente presso Agroscope all’indirizzo www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2 > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b, Allegato 2.4d e Allegato 2.5. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205569). |