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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 26Richieste e domande
1 Le richieste e le domande devono essere presentate all’UFAG.
2 Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell’elenco di cui all’articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede sociale o filiale in Svizzera.
3 Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 22 possono essere inoltrate da persone o ditte con domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo, di non applicare questo requisito.
4 Se la richiesta o la domanda non soddisfa i requisiti, l’UFAG impartisce un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro detto termine, non si entra nel merito della richiesta o della domanda.