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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 48Omologazione degli stabilimenti
1 Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce o immette sul mercato uno dei seguenti alimenti per animali:
a.
additivi per alimenti per animali destinati all’alimentazione animale:
1.
additivi nutrizionali,
2.
additivi zootecnici,
3.
additivi tecnologici appartenenti al gruppo degli antiossidanti per i quali è stabilita una concentrazione massima o un’altra restrizione all’uso,
premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:
1.
coccidiostatici e istomonostatici,
2.
altri additivi zootecnici,
3.
vitamine A e D,
4.
oligoelementi rame e selenio.
2 Necessita di un’omologazione da parte dell’UFAG chiunque produce ai fini dell’immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda agricola alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:
a.
coccidiostatici e istomonostatici;
b.
altri additivi zootecnici.
2bis Chiunque svolge una delle seguenti attività utilizzando oli e grassi destinati agli alimenti per animali è soggetto all’autorizzazione dell’UFAG per:
a.
la trasformazione di oli vegetali greggi se tale trasformazione non avviene in uno stabilimento che rientra nel campo di applicazione della legislazione sulle derrate alimentari;
b.
il trattamento oleochimico di acidi grassi;
3 L’UFAG rilascia l’omologazione agli stabilimenti che, a seguito di un’ispezione in loco, si sono rivelati conformi alle esigenze della presente ordinanza.
32 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6399).
33 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1737).