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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 68Alimenti per animali con tracce di OGM
1 Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se:
a.
la percentuale di tracce di OGM non autorizzati non supera lo 0,5 per cento di massa;
b.
il produttore può comprovare che sono state prese misure adeguate per evitare contaminazioni indesiderate; e
c.
gli OGM possono essere immessi sul mercato secondo gli articoli 19‒23 del regolamento (CE) n. 1829/200342, se tracce di questi organismi geneticamente modificati sono tollerate nell’UE o se gli organismi sono tollerati in virtù dell’articolo 23 dell’ordinanza del 23 novembre 200543 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
2 Se una partita di materia prima importata contiene tracce accidentali di OGM non autorizzati diversi da quelli menzionati nel capoverso 1, l’UFAG può autorizzare, in via eccezionale e su richiesta, l’immissione sul mercato di alimenti per animali contenenti tali tracce purché:
a.
il grado di contaminazione non superi lo 0,5 per cento;
b.
questi organismi possano essere immessi legalmente sul mercato come alimenti per animali in Canada o negli Stati Uniti;
c.
i metodi di determinazione e i materiali di riferimento appropriati siano disponibili;
d.
il richiedente possa escludere mediante misure adeguate qualsiasi contaminazione di derrate alimentari; e
e.
fornisca le informazioni necessarie a verificare se le condizioni secondo le lettere a–d sono soddisfatte.
3 L’UFAG stabilisce le tolleranze ammesse per le tracce di organismi geneticamente modificati la cui autorizzazione in Svizzera è stata stralciata.
42 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 set. 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell’11.3.2008, GU L 97 del 09.4.2008, pag. 64.