Ordinanza del DEFR e del DATEC
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Art. 1
La presente ordinanza contiene disposizioni per l’esecuzione dell’OSalV. Essa definisce in particolare gli organismi da quarantena e gli organismi regolamentati non da quarantena, nonché le merci che non possono essere importate o messe in commercio oppure che possono esserlo soltanto a determinate condizioni. |