Ordinanza del DEFR e del DATEC
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Art. 7 Merci la cui importazione da Stati terzi è vietata o consentita soltanto a determinate condizioni
1 Le merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata sono elencate nell’allegato 5. 2 Le merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita soltanto a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario per l’importazione sono elencate nell’allegato 6.7 3 Le condizioni specifiche che determinate merci di cui al capoverso 2 devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi sono elencate nell’allegato 7.8 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073). |