Ordinanza
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Art. 15 Delimitazione di aree
1 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, delimita senza indugio l’area in cui vanno eseguite le misure di eradicazione di cui all’articolo 13. Tale area comprende il focolaio d’infestazione e una zona cuscinetto. 2 L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane. 3 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, rinuncia a delimitare un’area se:
4 Se l’area delimitata confina con uno Stato limitrofo, l’ufficio federale competente lo informa al riguardo. |