Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per: - a.
- organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni che possono nuocere ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- b.
- organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici;
- c.
- merci: vegetali, prodotti vegetali e qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura;
- d.
- vegetali: piante vive e le parti vive di piante indicate qui appresso:
- 1.
- frutti in senso botanico,
- 2.
- ortaggi,
- 3.
- tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portinnesti e stoloni,
- 4.
- parti aeree, fusti e stoloni epigei,
- 5.
- fiori recisi,
- 6.
- rami, con o senza foglie o aghi,
- 7.
- alberi tagliati, con foglie o aghi,
- 8.
- foglie, fogliame,
- 9.
- colture di tessuti vegetali,
- 10.
- polline vivo e spore,
- 11.
- gemme, nesti, talee, marze e innesti,
- 12.
- sementi in senso botanico, destinate alla semina;
- e.
- prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se adempie almeno uno dei criteri seguenti:
- 1.
- conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia,
- 2.
- non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato, tagliato o spaccato,
- 3.
- è in forma di piccole placche, particelle, segatura, residui, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l’utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle,
- 4.
- è utilizzato, o è destinato a essere utilizzato, come materiale da imballaggio, a prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
- f.
- piantagione: ogni operazione di messa a dimora o di innesto di vegetali per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;
- g.
- vegetali destinati alla piantagione: vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati;
- h.
- focolaio d’infestazione: singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati;
- i.
- zona cuscinetto: zona indenne da infestazione circostante il focolaio d’infestazione;
- j.
- messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di merci;
- k.
- Stati terzi: tutti gli Stati al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e degli Stati membri dell’Unione europea (UE); le isole Canarie, Ceuta, Melilla e i dipartimenti e i territori francesi d’oltremare sono considerati Stati terzi;
- l.
- utilizzo: ogni attività in relazione a organismi nocivi particolarmente pericolosi e merci, in particolare l’importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione;
- m.
- importazione: introduzione di merci nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (art. 3 cpv. 3 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane) e il Principato del Liechtenstein;
- n.
- transito: trasporto di merci non sdoganate attraverso la Svizzera;
- o.
- lotto: l’unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell’origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile;
- p.
- partita: insieme di lotti;
- q.
- invio: insieme di partite, trasferite con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso fornitore e luogo di provenienza e destinate allo stesso destinatario;
- r.
- passaporto fitosanitario: documento ufficiale per il commercio di merci all’interno della Svizzera e con l’UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie;
- s.
- certificato fitosanitario:documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di destinazione;
- t.
- vettore: organismo vivente che trasmette organismi nocivi particolarmente pericolosi da un vegetale infetto a un altro.
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