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Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)

Art. 28 Obblighi nelle zone protette

Nel­le zo­ne pro­tet­te gli ob­bli­ghi di cui agli ar­ti­co­li 8–11 si ap­pli­ca­no an­che per quan­to con­cer­ne gli or­ga­ni­smi in que­stio­ne.