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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)
Art. 36Misure di prevenzione
1 Per l’importazione di merci da Stati terzi l’ufficio federale competente può stabilire misure di prevenzione se:
a.
tali merci comportano verosimilmente nuovi rischi fitosanitari che non sono coperti in modo sufficiente dalle misure vigenti;
b.
per il commercio di tali merci vi sono insufficienti esperienze rilevanti dal profilo sanitario; o
c.
non è ancora stata effettuata una valutazione dei nuovi rischi fitosanitari che tali merci comportano.
2 Le misure di prevenzione di cui al capoverso 1 possono prevedere in particolare:
a.
la conservazione delle merci in questione in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento (art. 53) prima dell’esportazione dal Paese di origine;
b.
controlli sistematici e campionatura intensiva prima o durante l’importazione delle merci in questione nonché analisi dei campioni;
c.
il divieto di importazione.
3 Per stabilire se una merce comporta verosimilmente un nuovo rischio fitosanitario l’ufficio federale competente tiene conto dei criteri di cui all’allegato 4.