Ordinanza
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Art. 38 Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet
1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che operano a livello internazionale, servizi postali e imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza, materiale che per quanto concerne merci provenienti da Stati terzi contiene informazioni:
2 Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione le informazioni, in particolare in sedi adeguate e sui propri siti Internet. 3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire le modalità di presentazione e di utilizzo di manifesti e opuscoli. |