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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)
Art. 38Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet
1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che operano a livello internazionale, servizi postali e imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza, materiale che per quanto concerne merci provenienti da Stati terzi contiene informazioni:
a.
sul divieto di importazione ai sensi degli articoli 30 e 31;
b.
sulle condizioni specifiche della merce per l’importazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2;
c.
sulle eccezioni per l’importazione di piccole quantità di merci da parte di viaggiatori (art. 33 cpv. 5);
d.
sulle misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 36.
2 Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione le informazioni, in particolare in sedi adeguate e sui propri siti Internet.
3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire le modalità di presentazione e di utilizzo di manifesti e opuscoli.