Ordinanza
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Art. 42 Autorizzazione eccezionale
1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare lo spostamento di una merce ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera a in una zona protetta per gli scopi di cui all’articolo 37 capoverso 1.24 2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |