Ordinanza
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Art. 47 Notifica delle merci provenienti da Stati terzi importate per via aerea
1 Le merci provenienti da Stati terzi importate in Svizzera per via aerea sono notificate al SFF ai punti di entrata dell’aeroporto di Zurigo o dell’aeroporto di Ginevra. L’UFAG stabilisce gli orari nei quali le merci vengono controllate. 2 D’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, il SFF può eseguire i controlli in un altro luogo idoneo. |