Ordinanza
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Art. 56 Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione in Stati terzi
1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e successivamente sono trasportate non per via aerea fino al luogo di destinazione in uno Stato terzo possono essere trasbordate in Svizzera senza controllo fitosanitario e trasportate ulteriormente se:
2 Il SFF vieta il transito di merci che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 o se vi sono motivi validi per ritenere che non adempiranno le condizioni di cui al capoverso 1. |