Ordinanza
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Art. 8
1 Chi sospetta o constata la presenza di organismi da quarantena ne dà notifica senza indugio al servizio cantonale competente. 2 Se il sospetto d’infestazione o la presenza riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 (azienda omologata), il sospetto o la presenza va notificata al Servizio fitosanitario federale (SFF). 3 Se il servizio cantonale competente rileva la presenza di organismi da quarantena ne dà notifica senza indugio all’ufficio federale competente. 4 In una zona infestata l’ufficio federale competente può revocare l’obbligo di notifica per l’organismo da quarantena in questione. Per le aziende omologate l’obbligo di notifica non può essere revocato. |