Ordinanza
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Art. 80 Obblighi generali
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari rilevano quali punti critici all’interno dei loro processi aziendali rappresentano un rischio fitosanitario. Devono sorvegliare tali punti. 2 Devono tenere un registro sul rilevamento e sulla sorveglianza dei punti di cui al capoverso 1 e conservarlo per almeno tre anni. 3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:
4 Le aziende che producono e mettono in commercio merci secondo l’articolo 60 e per tali merci rilasciano un passaporto fitosanitario, notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte. |
