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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)
Art. 80Obblighi generali
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari rilevano quali punti critici all’interno dei loro processi aziendali rappresentano un rischio fitosanitario. Devono sorvegliare tali punti.
2 Devono tenere un registro sul rilevamento e sulla sorveglianza dei punti di cui al capoverso 1 e conservarlo per almeno tre anni.
3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:
a.
garantire che il personale disponga di conoscenze fitosanitarie, in particolare per l’esecuzione delle analisi di cui all’articolo 84;
b.
notificare al SFF entro 30 giorni ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione, in particolare se intendono importare, produrre o mettere in commercio nuove categorie di merci;
c.
controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci;
d.
verificare che le merci da loro acquistate siano scortate da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.
4 Le aziende che producono e mettono in commercio merci secondo l’articolo 60 e per tali merci rilasciano un passaporto fitosanitario, notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte.