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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)
Art. 81Obblighi di tenere un registro
1 Le aziende omologate devono tenere un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto.
2 Nell’ottica della tracciabilità delle merci devono registrare le seguenti informazioni concernenti i lotti ricevuti o messi in commercio:41
a.
indicazioni concernenti l’azienda che ha fornito il lotto, qualora non abbia prodotto essa stessa tutte le merci del lotto in questione;
b.
indicazioni concernenti l’azienda cui il lotto in questione è stato fornito; e
gli elementi di cui all’allegato 7 sui passaporti fitosanitari da essi sostituiti e rilasciati.
3 Le registrazioni devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, messe a disposizione del SFF.
4 Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori prescrizioni sulla tenuta del registro e stabilire eccezioni alla durata di conservazione delle registrazioni.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).