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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)
Art. 82Ricostruibilità degli spostamenti di merci
1 Le aziende omologate devono disporre di sistemi o procedure per la tracciabilità delle merci che consentono loro di ricostruire lo spostamento di merci all’interno dell’area aziendale o tra le loro unità aziendali.
2 Su richiesta, mettono a disposizione del SFF le informazioni sugli spostamenti.