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Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° agosto 2020)

Art. 82 Ricostruibilità degli spostamenti di merci

1 Le azien­de omo­lo­ga­te de­vo­no di­spor­re di si­ste­mi o pro­ce­du­re per la trac­cia­bi­li­tà del­le mer­ci che con­sen­to­no lo­ro di ri­co­strui­re lo spo­sta­men­to di mer­ci all’in­ter­no dell’area azien­da­le o tra le lo­ro uni­tà azien­da­li.

2 Su ri­chie­sta, met­to­no a di­spo­si­zio­ne del SFF le in­for­ma­zio­ni su­gli spo­sta­men­ti.