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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 10Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente
1 Se al servizio cantonale competente è notificata la sospettata presenza o la presenza di un organismo da quarantena, esso prende senza indugio le misure necessarie per verificare se l’organismo da quarantena è effettivamente presente.
2 La verifica avviene sulla base di una diagnosi di un laboratorio designato dal SFF.
3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettere a–d.
4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF.