Ordinanza
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Art. 100 Competenze dell’UFAG e dell’UFAM
1 L’UFAG è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni emanate in virtù di essa, purché interessino organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per le piante agricole coltivate e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. 2 L’UFAM è competente per l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni emanate in virtù di essa, purché interessino organismi nocivi particolarmente pericolosi che rappresentano una minaccia prevalentemente per gli alberi e gli arbusti forestali. 3 Se l’esecuzione riguarda entrambi i settori di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2, l’UFAG decide con il consenso dell’UFAM. 4 L’UFAG assicura il coordinamento e i contatti nel settore della salute dei vegetali a livello internazionale. 5 L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza. |