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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 101Compiti dell’UFAG e dell’UFAM
L’UFAG e l’UFAM svolgono i compiti seguenti:
a.
determinare quali misure prendere contro la presenza e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e sorvegliarne l’esecuzione;
b.
registrare le aziende e rilasciare le omologazioni;
c.
eseguire le misure fitosanitarie necessarie nella produzione di sementi e di tuberi-seme dopo aver sentito i servizi responsabili dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e tuberi-seme e le organizzazioni professionali interessate;
d.
informare i Cantoni e le organizzazioni professionali in merito alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettere a disposizione il relativo materiale informativo e formare gli esperti;
e.
esercitare l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.