Ordinanza
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Art. 104 Servizi cantonali
1 I servizi cantonali sono competenti per l’adozione delle misure di prevenzione e di lotta stabilite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese, se tali misure non competono al SFF. Coordinano la loro attività con gli altri Cantoni interessati. 2 Essi hanno inoltre i seguenti compiti:
3 I Cantoni sono responsabili del disciplinamento degli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le piante agricole coltivate o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e degli organismi nocivi non o non più particolarmente pericolosi conformemente alla presente ordinanza, a condizione che non siano disciplinati secondo altre disposizioni del diritto federale. |