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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 104Servizi cantonali
1 I servizi cantonali sono competenti per l’adozione delle misure di prevenzione e di lotta stabilite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese, se tali misure non competono al SFF. Coordinano la loro attività con gli altri Cantoni interessati.
2 Essi hanno inoltre i seguenti compiti:
a.
informare gli uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell’articolo 8 nonché ai risultati della sorveglianza di cui all’articolo 18 e dei rilevamenti di cui agli articoli 17 e 19;
b.
collaborare all’esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria concernente un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso;
c.
collaborare all’esecuzione delle misure di cui agli articoli 22 e 23;
d.
provvedere affinché siano rese note le caratteristiche distintive degli organismi nocivi particolarmente pericolosi che vanno notificati;
e.
informare regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla presenza e agli effetti concreti di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
f.
fornire informazioni, svolgere dimostrazioni e organizzare corsi affinché le misure di prevenzione e di lotta che entrano in considerazione siano eseguite tempestivamente e correttamente; a tale scopo vanno seguite le istruzioni dell’ufficio federale competente.
3 I Cantoni sono responsabili del disciplinamento degli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le piante agricole coltivate o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e degli organismi nocivi non o non più particolarmente pericolosi conformemente alla presente ordinanza, a condizione che non siano disciplinati secondo altre disposizioni del diritto federale.