Ordinanza
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Art. 105 Rilevamenti e misure di controllo
1 Gli organi preposti alle misure per la salute dei vegetali sono autorizzati a ordinare i rilevamenti e le misure di controllo necessari per l’esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti. 2 A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati sono autorizzati a richiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai magazzini e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza. 3 I suddetti organi o i loro incaricati sono inoltre autorizzati a verificare se le misure e le istruzioni concernenti la salute dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
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