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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 107
Contro le decisioni emanate in base agli articoli 10 capoverso 4, 13 capoverso 4, 51, 55 capoversi 4 e 5 o 56 capoverso 2 può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni presso l’ufficio federale competente.