Ordinanza
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Art. 11 Informazione delle aziende
1 Se la presenza di un organismo da quarantena è stata confermata da un laboratorio designato dal SFF, il servizio cantonale competente informa le aziende le cui merci potrebbero essere parimenti infestate dall’organismo. 2 Se l’infestazione riguarda più Cantoni, il SFF coordina l’informazione delle aziende attraverso i servizi cantonali competenti. 3 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, l’informazione di cui al capoverso 1 è di competenza del SFF. |
