Ordinanza
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Art. 13 Eradicazione di organismi da quarantena
1 Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena, l’ufficio federale competente stabilisce quali misure di eradicazione sono adeguate. Tra queste misure rientrano, in particolare:
2 Il servizio cantonale competente prende senza indugio le misure stabilite dall’ufficio federale competente. 3 Esso indaga senza indugio, all’occorrenza congiuntamente al SFF, sull’origine della presenza dell’organismo da quarantena e, in particolare, verifica se:
4 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF. 5 Dopo aver sentito i servizi cantonali interessati, l’ufficio federale competente può emanare direttive per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena. |