Ordinanza
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Art. 16 Delimitazione di zone infestate e delle rispettive zone cuscinetto 16
1L’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, delimita le zone infestate e le rispettive zone cuscinetto. 2 L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane. 3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente, d’intesa con i servizi competenti dei Cantoni interessati, può ordinare misure adeguate contro il pericolo di diffusione. 4 L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |