Ordinanza
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Art. 18 Sorveglianza della situazione fitosanitaria
1 I servizi cantonali competenti attuano a cadenza annuale una sorveglianza della situazione fitosanitaria:
2 La sorveglianza della situazione fitosanitaria deve avvenire in funzione del rischio. 3 Il DEFR e il DATEC possono emanare disposizioni di sorveglianza specifiche. 4 Possono organizzare campagne di sorveglianza in collaborazione con i Cantoni al fine di verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali. |