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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 18Sorveglianza della situazione fitosanitaria
1 I servizi cantonali competenti attuano a cadenza annuale una sorveglianza della situazione fitosanitaria:
a.
su tutto il territorio svizzero: relativamente alla presenza di organismi da quarantena da trattare in via prioritaria; e
b.
nelle zone protette (art. 24): relativamente alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi diffusi in altre zone della Svizzera ma non ancora riscontrati nelle zone protette (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette).
2 La sorveglianza della situazione fitosanitaria deve avvenire in funzione del rischio.
3 Il DEFR e il DATEC possono emanare disposizioni di sorveglianza specifiche.
4 Possono organizzare campagne di sorveglianza in collaborazione con i Cantoni al fine di verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali.