Ordinanza
|
Art. 19 Rilevamento della presenza di organismi da quarantena in aree delimitate
1 I servizi cantonali competenti effettuano, almeno a cadenza annuale e al momento opportuno, un rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione in ogni area delimitata ai sensi dell’articolo 15. 2 Se constatano che nella zona cuscinetto di un’area delimitata è presente l’organismo in questione:
3 Se constatano che per un periodo sufficientemente lungo l’organismo in questione non è più presente in un’area delimitata ai sensi dell’articolo 15, possono revocare l’area delimitata d’intesa con l’ufficio federale competente. 4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire dettagli ed eccezioni concernenti il rilevamento. |