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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 19Rilevamento della presenza di organismi da quarantena in aree delimitate
1 I servizi cantonali competenti effettuano, almeno a cadenza annuale e al momento opportuno, un rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione in ogni area delimitata ai sensi dell’articolo 15.
2 Se constatano che nella zona cuscinetto di un’area delimitata è presente l’organismo in questione:
a.
ne danno notifica senza indugio all’ufficio federale competente; e
b.
adeguano l’area delimitata.
3 Se constatano che per un periodo sufficientemente lungo l’organismo in questione non è più presente in un’area delimitata ai sensi dell’articolo 15, possono revocare l’area delimitata d’intesa con l’ufficio federale competente.
4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire dettagli ed eccezioni concernenti il rilevamento.