Ordinanza
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Art. 23
Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena potenziale, l’ufficio federale competente può, fino al definitivo accertamento dell’eventuale danno causato da tale organismo, stabilire mediante ordinanza le seguenti misure per tale organismo e per le merci che possono esserne portatrici:
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |