Ordinanza
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Art. 24 Delimitazione di zone protette
1 Se in un’area non è stato ancora riscontrato un organismo nocivo particolarmente pericoloso diffuso in altre aree della Svizzera (organismo da quarantena rilevante per le zone protette), il DEFR e il DATEC, dopo aver sentito i Cantoni interessati, possono delimitare tale area come zona protetta relativamente a tale organismo, qualora questo:
2 Il DEFR e il DATEC designano le zone protette delimitate nonché gli organismi in questione in un’ordinanza. |