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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 24Delimitazione di zone protette
1 Se in un’area non è stato ancora riscontrato un organismo nocivo particolarmente pericoloso diffuso in altre aree della Svizzera (organismo da quarantena rilevante per le zone protette), il DEFR e il DATEC, dopo aver sentito i Cantoni interessati, possono delimitare tale area come zona protetta relativamente a tale organismo, qualora questo:
a.
non sia stato presente nell’area interessata almeno nei tre anni precedenti la delimitazione della zona protetta; e
b.
adempia i criteri per l’area interessata di cui all’allegato 1 numero 1, eccetto quello concernente la presenza (n. 1.2).
2 Il DEFR e il DATEC designano le zone protette delimitate nonché gli organismi in questione in un’ordinanza.