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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 26Adeguamento e revoca di zone protette
1 Se è riscontrata una variazione per quanto concerne la diffusione dell’organismo in questione, il DEFR e il DATEC, dopo aver sentito il Cantone interessato, adeguano la zona protetta.
2 Dopo aver sentito il Cantone interessato, revocano una zona protetta se:
a.
il servizio cantonale competente non sorveglia la situazione fitosanitaria nella zona protetta conformemente alle istruzioni dell’ufficio federale competente;
b.
è constatata la presenza dell’organismo nocivo in questione in tale zona e se dalla conferma di tale presenza da parte di un laboratorio designato dal SFF:
1.
entro tre mesi dalla constatazione dell’infestazione non è stata delimitata un’area ai sensi dell’articolo 15, o
2.
entro due anni dalla constatazione dell’infestazione l’organismo nocivo in questione non è stato eradicato.
3 Su richiesta, l’ufficio federale competente può prorogare la scadenza di cui al capoverso 2 lettera b numero 2 se le caratteristiche biologiche dell’organismo nocivo in questione lo richiedono.