Ordinanza
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Art. 27 Divieto d’utilizzo dell’organismo in questione nelle zone protette
1 Nelle zone protette l’utilizzo dell’organismo in questione, in qualsiasi forma e stadio di sviluppo, è vietato al di fuori di sistemi chiusi. 2 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare eccezioni ai sensi dell’articolo 7, se la diffusione dell’organismo in questione può essere esclusa. |
