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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 29Utilizzo commerciale di vegetali destinati alla piantagione
1 I vegetali specifici destinati alla piantagione non possono essere importati a scopo commerciale o messi in commercio se sono infestati da organismi regolamentati non da quarantena.
2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i vegetali specifici destinati alla piantagione secondo il capoverso 1 e gli organismi regolamentati non da quarantena.
3 Per singoli organismi regolamentati non da quarantena il DEFR e il DATEC possono stabilire un valore soglia. I vegetali specifici destinati alla piantagione che presentano un’infestazione inferiore al valore soglia possono essere importati e messi in commercio.
4 I vegetali specifici destinati alla piantagione infestati da un organismo regolamentato non da quarantena possono essere utilizzati per i seguenti scopi:
a.
ricerca;
b.
scelta varietale e programmi di selezione;
c.
esposizioni;
d.
formazione.
5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire misure per evitare la presenza di organismi regolamentati non da quarantena sui vegetali in questione.