Ordinanza
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Art. 29a Misure contro organismi regolamentati non da quarantena che minacciano la foresta
1 Se vi è un pericolo considerevole che la foresta non possa più svolgere le sue funzioni secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge forestale del 4 ottobre 1991 a causa di un organismo regolamentato non da quarantena che il DEFR e il DATEC hanno stabilito secondo l’articolo 29 capoverso 2 relativamente al materiale di moltiplicazione forestale, per lottare contro tale organismo regolamentato non da quarantena il servizio cantonale competente può prendere o ordinare in particolare le seguenti misure:
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |
