Ordinanza
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Art. 31 Divieto di importazione preventivo
1 L’ufficio federale competente può vietare a titolo preventivo l’importazione di merci da determinati Stati terzi, la cui importazione non è vietata ai sensi dell’articolo 30 e che comportano un rischio fitosanitario elevato, finché sarà stato verificato il rischio. 2 Per stabilire se una merce comporta un rischio fitosanitario elevato tiene conto dei criteri di cui all’allegato 3. |