Ordinanza
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Art. 33 Merci la cui importazione è consentita a determinate condizioni
1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le merci la cui importazione da Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario di importazione (art. 65–70). 2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le condizioni specifiche delle merci. 3 Se le merci sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, devono essere scortate da:
4 Il certificato fitosanitario non è necessario per:
5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire che il certificato fitosanitario non è necessario per piccole quantità di determinate merci:
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |