Ordinanza
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Art. 34 Misure equivalenti 21
Se le misure di uno Stato terzo comportano lo stesso livello di protezione fitosanitaria dell’adempimento delle condizioni stabilite nell’articolo 33 capoverso 2 e se lo Stato terzo, nell’ambito della sua attività di controllo, garantisce che le misure equivalenti sono prese, l’ufficio federale competente può riconoscere in un’ordinanza l’equivalenza delle misure dello Stato terzo. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |