Ordinanza
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Art. 35 Materiale da imballaggio in legno la cui importazione è consentita a determinate condizioni
1 A prescindere dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di oggetti, il materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi può essere importato soltanto se:
2 Il capoverso 1 non si applica al materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dall’ISPM15. 3 Per l’importazione di materiale da imballaggio in legno da Stati terzi che non hanno attuato l’ISPM15, il SFF può riconoscere uno specifico certificato fitosanitario invece del marchio ai sensi del capoverso 1 lettera b. 22 L’ISPM15 «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international» può essere consultata gratuitamente sul sito Internet: www.ippc.int > Core Activities > Standards & Implementation > Standard Setting > Adopted Standards (ISPMs). |